Tutela della Privacy
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale;
garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato
secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle
modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero
di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e
36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b)
del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali
mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni
caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e'
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a
mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o
piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e'
richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8,
comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli
iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al
comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e
delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta
puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti
la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei
dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per
finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la
loro diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e
societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita'
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1,
lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a
singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il
divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante
puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che
il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le
medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza
del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E'
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per
i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il
trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo'
essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei
dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via
sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo'
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le
misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai
sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione
del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La
notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a
quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita'
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere
proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita'
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o
documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei
dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4
ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo'
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il
decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
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